Note Legali

Il presente sito internet https://www.consulegaleaste.it non riveste carattere pubblicitario, ma estrinsecazione di attività professionale ed è puramente informativo, non rispondendo a criteri mercantili antitetici al prestigio delle professioni esercitate dai vari professionisti citati.
Con questo sito si intende favorire il contatto fra Professionisti di varie discipline collegate al mondo del diritto ed essere di ausilio agli utenti di internet.
I Professionisti elencati nel presente sito internet svolgono ciascuno la loro attività professionale in autonomia rispetto agli altri.
Il servizio di Aste & Immobili Consulenza Legale è fornito dallo Studio Legale Chiusano e dai Professionisti Partner collegati al medesimo a seguito di regolare incarico professionale.
Per ciò che riguarda le Aste Giudiziarie, precisiamo quanto segue.
Quanto contenuto nel presente sito internet https://www.consulegaleaste.it non costituisce pubblicazione ai sensi degli artt. 490 c.p.c. e 171-ter disp. att. c.p.c., nonché ai sensi dei D.M. Giustizia 31 ottobre 2006 e 32 del 26 febbraio 2015 e delle altre norme giuridiche in materia.
Ricordiamo che le vendite aventi ad oggetto beni mobiliari ed immobiliari a mezzo asta giudiziaria sono effettuate con le modalità previste dal codice di procedura civile, consistenti in una serie di adempimenti posti in essere dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale territorialmente competente e di norma svolti da un professionista delegato alle operazioni di vendita o, in caso di fallimenti, da un curatore fallimentare e da altri professionisti, quali, ad esempio, il creditore procedente, il perito estimatore ed il custode giudiziario.
La pubblicità delle suddette vendite, di norma, viene effettuata dal professionista delegato alla vendita anche a mezzo dei portali nazionali direttamente autorizzati alla pubblicazione e divulgazione ai sensi dei citati art. 490 c.p.c. e d.m. 31 ottobre 2006, presso cui per ogni singola procedura è possibile consultare tutte le documentazioni pubbliche d’interesse.
Ricordiamo, altresì, che la partecipazione all'asta giudiziaria è permessa a persone fisiche o giuridiche, eccetto il debitore, che può avvenire personalmente o a mezzo di procuratore speciale o di legale che può presentare offerte per persona da nominare, ai sensi dell'art. 583 c.p.c.
Vi si può partecipare senza la patrocinazione di un legale, ma è consigliabile farsi assistere da uno di loro, stante la complessità della procedura ed al fine di evitare di incorrere in errori che potrebbero inficiare l'aggiudicazione finale del bene all'asta o che potrebbero causare un esborso di denaro più alto di quanto originariamente preventivato.
I legali indicati nel presente sito internet, vale a dire gli Avv.ti Paolo Chiusano e Marco Cazzola, forniscono esclusivamente consulenza ed assistenza legale qualificata in favore di coloro che hanno intenzione di farsi assistere per la partecipazione ad una vendita giudiziaria e che hanno conferito loro regolare incarico professionale.
In relazione alla partecipazione ed assistenza alle fasi di vendita giudiziaria all'asta, gli agenti immobiliari indicati nel presente sito internet, non svolgono attività di mediazione ai sensi dell'art. 1754 c.c., in quanto la vendita all'asta giudiziaria non comporta l'attività di “messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare” né di consulenza, in quanto costituisce incompatibilità ai sensi della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e delle altre norme in materia.
Tuttavia, nel caso in cui coloro che, a seguito di consulenza ed assistenza legale nelle operazioni di vendita all'asta di un bene immobile e/o partecipazione alla medesima da parte dei legali sopramenzionati, non volessero più partecipare all'asta giudiziaria o in seguito alla partecipazione alla suddetta non si dovessero essere aggiudicati il bene immobile o volessero acquistare un immobile secondo le norme contenute nel codice civile, potranno essere messi in contatto con gli agenti immobiliari indicati nel presente sito internet al fine di valutare un possibile conferimento incarico di mediazione immobiliare.

Nota aggiornata al 07 novembre 2020.

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